Privacy - Restauro Lampadari Antichi e Moderni Milano

Vai ai contenuti

Menu principale:

Declino di responsabilità.
La realizzazione di questo sito pur se curata con scrupolosa attenzione non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori involontari o inesattezze o un uso
scorretto che viene fatto del materiale e/o dei contenuti presenti nel sito.
L'utente che accede a questo sito è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale e/o dei contenuti visionati. In caso di eventuali involontari errori, non
potranno essere addebitate alcune responsabilità per danni diretti e indiretti subiti dalla consultazione del materiale e/o dei contenuti presenti nel sito, né al gestore del
sito né agli autori dei lavori pubblicati.
Qualora gli elementi (immagini, musica ed altro) che compaiono nel Sito fossero coperti da diritti tutelati dalle norme vigenti in materia, il titolare del copyright o chi ne
sia a conoscenza è invitato a contattarci mailto:info@restaurolampadari.it
gli elementi saranno debitamente riconosciuti, attraverso la segnalazione della fonte originaria,
oppure verranno immediatamente rimossi.
Verrà effettuata l'immediata rimozione dei links a quei siti/portali i cui responsabili o autori o proprietari non desiderano che vengano posti sulle pagine del Sito, previa
semplice segnalazione all'indirizzo mailto:info@restaurolampadari.it
I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli
atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore.
Il gestore inoltre non assume alcuna responsabilità in merito ad ogni eventuale problema che possa insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito e/o di eventuali siti
esterni ad esso collegati.
Tutella della Privacy
Normativa - 31 dicembre 1996
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalita' e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per " trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare ", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di
dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all?Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell?Unione europea.

1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all?Unione europea deve designare ai fini dell?applicazione della presente legge un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato.
1 Commi aggiunti dall?art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è
soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione

sistematica o alla diffusione.

2.2Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15 , nonché l?articolo 18.

2 Comma così modificato dall?art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43 , comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17,
18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1,
le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è
soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7. Notificazione3< br />


1.4Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell?interessato , e nei soli casi e con le modalità individuati
con il regolamento di cui all?articolo 33, comma 3.


2.5La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere
indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all?Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l?adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati,

anche fuori del territorio nazionale;

h)6il nome, la denominazione agione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all?articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e
gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il

tramite dei rispettiv i ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-bis.7La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all?articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti p ubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento

di cui al medesimo articolo 24;

b) nell?esercizio della professione di giornalista e per l?esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell?arti colo 25, nel

rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l?ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai so li fini e con le modalità strettamente collegate all?organizzazione interna
dell?attivit à esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

c-bis)8per scopi storici, di ricerca scien tifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu